Accesso civico
Data di aggiornamento della pagina: 10/03/2017
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016:
con l'accesso civico semplice: chiunque ha il diritto di richiedere informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
con l'accesso civico generalizzato: chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Link di riferimento
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076¤tPage=1Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
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modulo richiesta accesso civico | 24/11/2014 | 24/11/2014 | ![]() |
40 kb |
Registro accessi civici 2016 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | ![]() |
10 kb |
Strumenti di utilità
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